La rivoluzione del divorzio

grazia longo
roma

Addio al «c’eravamo tanto amati» addolcito da un ricco assegno consolatorio.

 D’ora in poi chi divorzia dovrà mettersi il cuore in pace: se è economicamente indipendente non avrà diritto all’assegno di mantenimento. Ieri la Cassazione – affrontando la causa dell’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e l’ex moglie Lisa Caryl Lowenstein – ha sancito in modo irrevocabile che non conta più il «tenore di vita» di cui la parte economicamente più debole della coppia (solitamente la donna) godeva durante il matrimonio. Se è in grado di mantenersi dovrà buttarsi alle spalle le costose abitudini passate.

Un provvedimento che coinvolgerà anche chi – eterosessuale o no – ricorre alle unioni civili. Anche queste, stabilite dalla legge 76 del 2016, saranno investite dalla novità. Per tutti, insomma, conterà il bisogno economico e non il tenore di vita. Un terremoto giudiziario, una rivoluzione copernicana che dal 1970, anno della legge sul divorzio, collegava la sua entità al parametro del «tenore di vita matrimoniale», una pietra miliare che da oggi va in soffitta e lascia il posto a un «parametro di spettanza» basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

 

La Cassazione scrive che il matrimonio, dunque, non è più la «sistemazione definitiva». Altro che scalata sociale o strumento per trovare una sistemazione. La Suprema Corte, nella sentenza 11504, stabilisce che «sposarsi è un atto di libertà e autoresponsabilità». Con il divorzio il rapporto matrimoniale «si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale, a differenza di quanto avviene con la separazione personale che lascia ancora in vigore gli obblighi coniugali anche se attenuati».

 

Una svolta epocale che preserva soltanto i figli, il cui mantenimento viene conteggiato a parte. «Il loro diritto a mantenere lussi pregressi è garantito – spiega il presidente dell’associazione avvocati matrimonialisti Gian Ettore Gassani – e qui si apre una parentesi non irrilevante se si pensa che le spese di mantenimento ordinario dei figli, a differenza di quelle straordinarie, non vanno rendicontate. In altre parole, le donne con figli hanno un margine di manovra, per un’eventuale cresta sull’assegno della prole, che le altre non hanno».

 

I nuovi parametri previsti dagli Ermellini sono: «Il possesso di redditi di qualsiasi specie»; quello di «cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari»; le «capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo. E infine «la stabile disponibilità di una casa di abitazione».

 

Spetta all’ex coniuge che chiede l’assegno, «allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive». «Tale onere probatorio – precisa la Cassazione – ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro ex coniuge al quale l’assegno è chiesto».

 

Il verdetto della Cassazione allinea l’Italia al resto del mondo, anche se per essere davvero al passo con gli altri Paesi bisognerebbe approvare i contratti prematrimoniali. «Solo in questo modo – conclude l’avvocato Gassani – potrà valere il principio “patti chiari e amicizia lunga”».

LA STAMPA

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