La Consulta apre a permessi premio anche per chi sconta l’ergastolo ostativo

La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio per chi è sottoposto all‘ergastolo ostativo, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, precisando che la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e può essere superata dalla valutazione del magistrato di sorveglianza.

La Corte ha in particolare dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.

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