Trenitalia e Trenord, l’accusa dell’Authority: «Mancati rimborsi ai passeggeri per i ritardi»
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di Fabio Savelli
La delibera dell’Authority
L’Authority alla misura 7.1, stabilisce che «i titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni hanno diritto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1371/2007, ad un indennizzo adeguato, da determinarsi tramite criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici, differenziati rispetto a quelli previsti con riferimento ai titoli di viaggio singoli, e che tengano conto almeno del carattere ripetuto del disservizio”. Alla misura 7.2 stabilisce che «l’entità dell’indennizzo di cui al punto 1 è indicata, con riferimento a tutte le differenti tipologie di abbonamento previste, nelle carte dei servizi. In ogni caso ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale». Questo non avviene mai. lavoro
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Il carteggio con Trenitalia
Per Trenitalia il 31 ottobre scorso l’Authority dei Trasporti, guidata da Andrea Camanzi, ha contattato l’azienda chiedendo la trasmissione di copia delle Condizioni generali di trasporto e delle Carte dei servizi, relative a servizi connotati da oneri di servizio pubblico (prot. ART n. 13891/2019). L’8 novembre Trenitalia ha trasmesso le proprie Condizioni generali di trasporto, le varie Carte dei servizi, relative sia ai servizi Intercity sia regionali, e le varie tariffe. Sulla base della documentazione in atti, sembra emergere la violazione da parte di Trenitalia «limitatamente al servizio regionale, essendo l’indennizzo previsto esclusivamente a favore dei clienti dei treni Intercity e Intercity notte». E anche «le modalità di determinazione dell’indennizzo di cui si tratta non soddisfano i requisiti previsti nelle dette misure; relativamente al servizio regionale, invece, allo stato, non è stata recepita la relativa disciplina».
La politica di Trenord
Trenord, nel cui azionariato figura Trenitalia al 50% con Ferrovie Nord Milano per l’altro 50%, è sotto la lente perché l’Authority rivela come «sembra emergere la violazione da parte di Trenord della disciplina relativa agli indennizzi dei passeggeri». La Carta dei servizi di Trenord prevede che «un cliente in possesso di biglietto di corsa semplice/carnet/abbonamento può chiedere a Trenord un’indennità in caso di ritardo sia in partenza, che a destinazione. L’indennità può essere richiesta però solo se il biglietto non è stato già rimborsato e nel caso di abbonamento e l’indennizzo non può essere cumulato con il bonus». La Carta dei Servizi dei passeggeri prevede solo «risarcimenti in caso di ritardo per il 25% del prezzo del biglietto/abbonamento in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; Per il 50% del prezzo del biglietto/abbonamento in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Non saranno riconosciute indennità di importo inferiore a 4 euro. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Nel caso dell’abbonamento, l’indennizzo viene riconosciuto a fronte di un susseguirsi di ritardi e/o soppressioni riconducibili anche a cause non imputabili (forza maggiore) a Trenord».
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