Aliquota, requisiti, vantaggi: cosa c’è da sapere sul regime forfettario
La questione contributiva, ritenute d’acconto e iva
Chi rientra nella categoria degli imprenditori individuali iscritti alla gestione separata artigiani e commercianti può ottenere uno sconto contributivo del 35%. Il regime forfettario esclude dai vantaggi contributivi i professionisti iscritti alle casse previdenziali di settore e i professionisti senza cassa.
Per ottenere la riduzione contributiva occorre presentare domanda all’Inps mediante l’apposito cassetto e occorre farlo appena si riceve la delibera di iscrizione alla gestione Inps. Durante gli anni successivi lo sconto contributivo viene applicato d’ufficio senza dovere intraprendere altre azioni.
Le ritenute d’acconto sono importi che il cliente deduce dal compenso che deve versare a un fornitore e che verserà per suo conto allo Stato come acconto Irpef. Il regime forfetario non prevede ritenuta d’acconto ed è una semplificazione che si esprime riportando sulle fatture emesse una frase standard, ovvero: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’articolo 1, comma 67, della Legge 190/2014”.
Questo vale anche quando, il contribuente che sottostà al regime forfetario, diventa cliente di un proprio fornitore. L’unico obbligo è quello di indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei soggetti ai quali si è versato un compenso senza applicare la ritenuta d’acconto.
Anche l’Iva sottostà a semplificazioni: non si calcola in fattura e non si detrae dalle fatture passive, ossia quelle che si ricevono dai fornitori.
I contro
Il vantaggio fiscale è evidente, tuttavia il regime forfetario non permette di dedurre i costi sostenuti per svolgere l’attività professionale. Occorre quindi ragionare a mente fredda prima di optare per il regime forfetario e valutare l’ipotesi di aderire al regime ordinario o a quello semplificato. Nei casi meno semplici è consigliabile l’ausilio di un commercialista.
Passare al regime forfettario e uscirne
Chi apre una nuova partita Iva può aderire al regime forfettario presentando il modello AA9/12 entro trenta giorni dall’apertura dell’attività.
Per passare dal regime ordinario a quello forfettario non servono comunicazioni né all’Agenzia delle entrate né alla Camera di commercio. Fatti salvi i requisiti oggettivi e soggettivi, occorre aderire alle norme relative alla fatturazione e alla contabilità e il passaggio al regime forfettario è assolto.
Chi dovesse superare i requisiti soggettivi deve uscire dal regime forfettario l’anno seguente per poi farvi ritorno, in presenza dei corretti requisiti, al più presto due anni dopo. Ciò significa che l’imprenditore che dovesse superare il tetto dei 65.000 euro nel corso del 2022 deve aderire al regime ordinario nel corso del 2023 e, se rientrando nuovamente nei limiti, può aderire al regime forfettario a partire dal 2024. Fa stato il risultato dell’anno precedente.
IL GIORNALE
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