Beni culturali, super multe a chi rovina i monumenti
Multe fino a 60mila euro per chi imbratta o vandalizza monumenti. Le prevede il disegno di legge recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici» presentato nel Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che l’AGI ha potuto visionare. Lo schema all’esame del Cdm, composto da un articolo, stabilisce che, «ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000».
Video su questo argomento
Chi «deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali a un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000». Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni deve essere notificato al responsabile entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è stato commesso. I proventi delle sanzioni sono devoluti al Ministero della cultura che lo destinerà «prioritariamente» per il ripristino dei beni imbrattati o danneggiati. Se si paga la sanzione entro 30 giorni dalla notifica, si può godere di uno ’scontò, ma non se questo sconto si è ottenuto nei 5 anni precedenti il fatto. «Per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 689/1981. Quando per lo stesso fatto è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 o una sanzione penale, l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa tengono conto delle misure punitive già irrogate e la sanzione pecuniaria amministrativa »è limitata alla parte eccedente quella riscossa« dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria. La proposta ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa la relazione tecnica. L’ipotesi di sanzione amministrativa ’doppià quella già prevista dll’articolo 518 duodecies del codice penale e »fa salve le ulteriori e diverse sanzioni da questo previste«.
Pages: 1 2