Assegni pagati senza clausola di “non trasferibilità”, le maxi-sanzioni fanno arrabbiare i consumatori
di RAFFAELE RICCIARDI
MILANO – Gian Luigi ha pagato 4mila euro per il funerale del nonno, mancato la scorsa estate, staccando un assegno alle pompe funebri di Senigallia. Alice ha girato al padre un assegno da poco più di 2mila euro per acquistare la sua macchina usata. Altri lettori, come loro, ci hanno segnalato la loro storia. Nessun problema di copertura dei fondi, nessuna lamentela da parte di chi doveva incassare il titolo di pagamento: i soldi sono stati trasferiti regolarmente. Eppure, a qualche mese di distanza, è arrivata un’amara sorpresa: una notifica da parte della Ragioneria territoriale del Ministero dell’Economia, Nucleo antiriciclaggio, che annunciava una sanzione tra i 3mila e i 50mila euro. Con una possibilità di chiudere subito la partita, attraverso la cosiddetta “oblazione”: pagare nel giro di 60 giorni 6mila euro, più 5 euro per il costo del versamento, e metterci una pietra sopra.
Sorpresa e amarezza, se non rabbia, da parte dei lettori/consumatori che ci hanno segnalato queste vicende. Per quale ragione quella sanzione, se non ci sono problemi di copertura degli assegni? Per un vizio formale, che è diventato sostanziale per il loro portafoglio. Gian Luigi e Alice, come altri consumatori il cui numero è difficile da precisare, hanno utilizzato assegni che non riportavano la dicitura “non trasferibile”. Sembra una dimenticanza banale, ma per la legge antiriciclaggio del 2007 ciò li mette fuori regola. Per la norma, infatti, gli assegni di 1.000 euro o più (limite abbassato nel 2011, in origine era 12.500 euro) devono essere “non trasferibili”.
Il problema è che le sanzioni legate a questa colpevolezza sono cambiate, con il decreto legislativo 90 dello scorso anno che è entrato in vigore dal 4 luglio del 2017. I cui effetti si stanno vedendo in queste settimane. Se prima la multa prevista era compresa tra l’1 e il 40% dell’importo pagato con l’assegno, dopo la modifica è stato fissato un prezzo che può variare tra 3mila e 50mila euro. Considerando che il diritto all’oblazione consente di pagare due volte il minimo della sanzione prevista, si è passato in un colpo solo dal 2% del valore dell’assegno a 6mila euro fissi. Nel caso di Gian Luigi, se prima se la sarebbe cavata con un versamento di 80 euro, ora per risolvere immediatamente il contezioso gli viene presentato un conto rincarato del 7.400%. E pure maggiore rispetto all’importo del suo assegno. Come non bastasse, una simile contestazione arriva anche a chi quel titolo l’ha incassato, nel suo caso il titolare delle pompe funebri. Chi riceve le sanzioni può optare per dimostrare le proprie ragioni al Tesoro, inviando una propria “memoria”, per spiegare che non si tratta di riciclaggio ma pura dimenticanza. Nel migliore dei casi, riuscirà a ottenere il minimo della sanzione (3mila euro), con lo sconto di un terzo: pagherà 2mila euro. Comunque – per piccoli importi – molto più che in passato.I consumatori e le associazioni sono saliti sulle barricate per questa vicenda, raccontata in alcuni programmi specializzati: si è alzato il velo sul corto-circuito. E’ sorta anche una pagina Facebook per raccogliere questi casi. Difficile stabilirne la portata, in assenza di dati sul numero di libretti senza clausola in circolazione, di cui Bankitalia e Associazione bancaria ci dicono non disporre. E’ legittimo pensare che il rischio lo corrano quelli che hanno in casa assegni vecchi di una decina d’anni, antecedenti alla legge del 2007, dopo la quale le banche emettono libretti con la clausola “non trasferibile” pre-stampata (salvo diversa richiesta dei titolari). Tra i clienti c’è il rammarico per questa beffa, e in alcuni casi anche il risentimento verso gli operatori degli sportelli che non li hanno avvertiti di questa mancanza, mentre poi – come da obbligo di legge – dalle banche sono partite le segnalazioni delle anomalie al Tesoro, facendo scattare le multe. Dito puntato anche verso la tardiva e scarsa pubblicizzazione delle novità.
Per ovviare alla quale, con un timing che ha fatto arrabbiare coloro che sono incappati nelle maglie dell’antiriciclaggio, l’Abi si è mossa. Qualche settimana fa ha diffuso un decalogo, ora arricchito, su come usare correttamente gli assegni. Lo riportiamo di seguito. Nel frattempo, a molti consumatori non resta che il conto da saldare e l’amarezza.
Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliarsi:
1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.