Bollette telefoniche a 28 giorni: come ottenere il rimborso

Roberto Catania

Tim, Vodafone, Wind-Tre e Fastweb dovranno risarcire integralmente i clienti che hanno subito il passaggio del proprio conto di telefonia fissa o convergente da mensile a quadri-settimanale (28 giorni).

Lo ha stabilito il Garante delle Comunicazioni (AgCom) precisando che l’indennizzo avverrà attraverso uno storno pari ai giorni erosi dall’operatore a partire dal 23 giugno 2017 sulla prima fattura emessa dalla delibera.

Chi ha diritto allo sconto

Tutti i clienti di telefonia fissa o convergente (fisso-mobile) che hanno visto modificate le proprie condizioni di fatturazione da mensili a quadri-settimanali. Restano invece impregiudicati i rimborsi spettanti a quegli utenti che risulteranno aver cambiato operatore successivamente alla predetta data del 23 giugno 2017″. Per questi clienti, specifica l’Agcom, bisognerà attendere il pronunciamento il Tar del Lazio.

Come si calcola lo sconto

Il risarcimento non avverrà in forma pecuniaria ma attraverso un differimento (ovvero una proroga) della bolletta pari al numero dei giorni sottratti dall’operatore nel passaggio alla fatturazione a 28 giorni. Per calcolarli, precisa lo stesso garante, basterà fare una semplice somma dello scarto di fatturazione operato dall’operatore mese per mese: prendendo a esempio una fattura con decorrenza dal 1° luglio 2017, il periodo fatturato su base quadrisettimanale si sarebbe concluso il 28 luglio invece che il 31 luglio, con una erosione di 3 giorni; il successivo periodo di fatturazione, conseguentemente, avrebbe interessato il periodo dal 29 luglio al 25 agosto, con una erosione di 3 giorni sul ciclo mensile e di 6 rispetto al totale, e così via.

In definitiva: la decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi. Per fare un esempio: qualora l’erosione complessiva operata dall’operatore ammontasse a 15 giorni, una fattura emessa ad aprile con decorrenza iniziale dal 1° aprile al 30 aprile, dovrà essere posticipata al 16 aprile e conseguentemente il periodo fatturato dovrà risultare quello intercorrente dal 16 aprile al 15 maggio. Nel periodo che va dall’1 al 15 aprile, in pratica, non verrà addebitato alcun costo.

Cosa deve fare l’utente per ottenere il rimborso dei giorni

Nulla. Sarà l’operatore a dover provvedere spontaneamente agli adempimenti (senza cioé alcuna richiesta da parte dei clienti), dando adeguata comunicazione dell’avvenuto storno: “Nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto a comunicare con adeguato risalto che lo storno è avvenuto in ottemperanza al presente provvedimento” si legge nella delibera pubblicata sul sito dell’AgCom; ciò con riferimento agli utenti che siano clienti dell’operatore diffidato alla data di ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese”.

Perché lo sconto si traduce in una fattura posticipata e non in un rimborso in denaro?

Perché questa forma di storno rappresenta un buon compromesso fra i diritti degli utenti – ottenere un immediato recupero del credito eroso senza dover ricorrere a procedure contenziose e rimanendo liberi di poter cambiare operatore, una volta ottenuta la compensazione – e le problematiche di tipo contabile degli operatori, che risentirebbero in modo più gravoso della misura qualora questa prevedesse una restituzione diretta delle somme.

Perché lo sconto si calcola a partire dal 23 giugno 2017?

Perché in quella data gli operatori hanno ricevuto da AgCom una diffida a operare la fatturazione a 28 giorni. Gli operatori che non si sono adeguati alla norma, in pratica tutti, hanno eroso in maniera indebita il traffico acquistato dagli utenti.

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