L’assegno di ricollocazione entra a regime: fino a 5mila euro per i disoccupati
a cura di RAFFAELE RICCIARDI
MILANO – Dopo una lunga sperimentazione, non senza criticità, l’assegno di ricollocazione entra a regime: poche settimane fa l’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, ha pubblicato l’avviso con il quale chiede ai soggetti interessati a erogare il servizio di manifestare interesse per accreditarsi. Resta tempo fino alla fine di marzo, poi – fatte salve nuove finestre che verranno aperte per entrare nel lotto degli Enti accreditati – la squadra di soggetti erogaori passerà alla fase operativa vera e propria. Considerando la richiesta dei patronati di avere qualche giorno in più di tempo per attrezzarsi, la piena operatività per gli utenti dovrebbe arrivare nel giro del prossimo mese.
L’assegno di ricollocazione è un contributo economico che va da 250 a 5.000 euro (a seconda del profilo del disoccupato) per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione. Un assegno che diventa tanto più pesante quanto più è difficile (per formazione, territorio e via dicendo) ricollocare il lavoratore in questione.
Il documento ANPAL dettaglia quali sono le categorie di soggetti che possono accedere al servizio: a) come detto, in primis i percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi. Non tutti i disoccupati, dunque, hanno diritto all’assegno. b) Seguono i beneficiari del Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio; le modalità di identificazione di tali possibili beneficiari saranno definite con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. c) I lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero impiegati in aziende in crisi; anche in questo caso, le modalità per la richiesta anticipata dell’AdR da parte di questi lavoratori saranno definiti definite con successivi provvedimenti concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A erogare i servizi sono in primis le Regioni, attraverso i centri per l’impiego (sedi operative) da loro individuati. Ma anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale e i soggetti accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro secondo i sistemi di accreditamento regionale. Nelle Regioni considerate “meno sviluppate” o “in transizione” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise) è consentita la creazione di “Sportelli Temporanei Territoriali”.
L’avviso prevede che l’accreditamento venga richiesto in determinate “finestre temporali” e la prima scade con la fine di marzo. Chi si era già accreditato nella fase di sperimentazione non ha bisogno di ulteriori pratiche. L’ANPAL mette a disposizione comunque un’assistenza attraverso la posta elettronica info@anpal.gov.it o al numero 800.00.00.39.
Assegno di ricollocazione a regime: ecco come funziona la ricerca intensiva di lavoro
Per chi accede al servizio, si prevedono sei mesi di formazione intensiva (che partono dal primo colloquio) e che possono esser prorogati a richiesta del destinatario. La remunerazione dei centri per l’impiego o dei soggetti che erogano la formazione avviene in base al successo occupazionale di chi ha ricevuto i loro servizi: più è a lungo termine il contratto ottenuto e più è “difficile” il profilo del disoccupato preso in carico, maggiore sarà il valore dell’assegno. E’ comunque prevista una parte di rimborso in base alle spese sostenute nella consulenza, indipendentemente dal successo dell’intervento (106,5 euro sulla stima di un lavoro di tre ore per fare il primo colloquio e istruire la pratica). Altresì è indicato un meccanismo di recupero dell’AdR da parte dell’ANPAL, qualora il disoccupato non conservi il posto di lavoro trovato per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine).
REP.IT