Ecco la nuova legittima difesa
C’è un piano in tre mosse che la squadra di Matteo Salvini è pronto a mettere in campo per caratterizzare l’azione di governo sempre più a trazione leghista. La prima fase prevedeva l’offensiva anti-immigrati, l’attacco scomposto anti-Rom con l’entrata in scena della ruspa di Carmagnola. Una strategia caterpillar che ha fatto lievitare rabbia e consensi a seconda dei casi. Chiusi i porti, esaurito l’abbrivio, immortalato il manufatto abbattuto ai Sinti, scatterà la fase due. “Modificare la legge sulla legittima difesa non è una priorità ma la nostra priorità” – anticipa Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, nonché braccio destro del vice premier – “ho già depositato agli atti del sindacato ispettivo una proposta di legge di cui sono primo firmatario. Ne ho già parlato con Matteo. Senza sicurezza non c’è nessuna libertà, appena si insedieranno le commissioni partirà l’iter, partiremo da quel testo. Con il ministro Bonafede c’è sempre stata grande intesa, per 5 anni abbiamo lavorato fianco a fianco in Commissione”. Il tema è parte integrante del “patto di governo”. La terza fase riguarderà la riorganizzazione e il completo riassetto delle Forze dell’ordine, con un massiccio piano di assunzioni. Delle tre l’unica mossa non a costo zero.
LICENZA DI SPARARE A DOMICILIO
Ma torniamo alla legittima difesa. Cosa cambierà? Tutto o quasi. L’impianto è lo stesso della proposta di legge che lo stesso Molteni, allora relatore di minoranza, presentò nel 2016 per modificare l’articolo 52 del codice penale. All’epoca ci si preoccupava soprattutto dei furti nelle abitazioni del Nord-Ovest citando fonti lumbard e tabelle Censis
. Ma ora il quadro è cambiato, la Lega parla a tutta la nazione, isole comprese. Punto cardine l’articolo 1: difesa legittima e difesa domiciliare. L’articolo prevede che “si considera che abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi di una o più persone, con violazione di domicilio”. Tradotto vuol dire licenza di sparare o ammaccare chiunque s’introduca furtescamente in una abitazione privata o in luogo di lavoro. Ovviamente sempre per chi sia in possesso di regolare arma e porto d’armi connesso. In questi casi non ci sarà bisogno di dimostrare la proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Nella relazione introduttiva infatti si legge chiaramente di “una presunzione di legittima difesa”. Un passaggio cruciale, dunque, che modifica in modo sostanziale e decisamente più aggressivo l’ultimo provvedimento approvato dal Parlamento, quello con la distinzione tra l’eccessiva difesa diurna e la licenza notturna che tante critiche e sfottò si tirò dietro.
Inoltre sempre nella stessa proposta di legge si prevede un forte inasprimento delle pene per il furto in abitazione. “In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l’ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevedono un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro”.
VIA LA CHIAVE
Matteo Salvini insomma continuerà a strizzare l’occhio alle pulsioni dell’Italia pistolera, anche se Molteni non la pensa così. Il sottosegretario rigetta l’idea che qualcuno voglia trasformare l’esecutivo in un governo Boom Boom . “Come ha detto tante volte Matteo, non vogliamo che i cittadini dormano con una pistola sul comodino. Sul comodino ci stanno bene i libri. E non ci sarà nessun Far West, il Far West ce l’abbiamo già”, precisa il neo sottosegretario del Viminale. Il cittadino vittima di un furto nel suo domicilio non dovrà più giustificare la sua reazione. La Lega non vuole processi, vuole “certezza della pena”. A questo proposito sarà dedicato un altro provvedimento che sta molto a cuore al leader leghista: la modifica del codice di procedura penale in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato in materia di circostanze abbrevianti e attenuanti. Saranno esclusi dalla possibilità di accedere al rito abbreviato gli imputati rinviati a giudizio per un reato per il quale la legge prevede l’ergastolo. Siamo insomma – Parlamento permettendo – al “lasciamoli dentro e buttiamo via la chiave” evocato in tanti surriscaldati comizi leghisti.
FONDO MATTIELLI
Verrà rimpinguato “il fondo per le vittime dei reati violenti”. E’ considerato questo dai Salvini boys “un atto dovuto”. Verrà dedicato a Ermes Mattielli, l’ex rigattiere che impugnò la pistola e sparò 14 colpi contro 2 ladri di rame colti in flagranza di reato. Uno dei due finì su una sedia a rotelle. Il rigattiere, scomparso nel frattempo, subì un processo e fu condannato a risarcire 135 mila euro.
PIU’ DIVISE MENO TRAVET
E i grillini? Molteni è sicuro che con i 5 Stelle si troverà l’intesa, anche se l’agenda non è stata ancora scritta, “il tema del ristoro e della tutela merita la massima urgenza, la criminalità è cambiata, non servono i Rambo, va rimessa la vittima al primo posto e affermato il diritto a reagire”. Oltretutto è a costo zero, come tutti gli altri affrontati finora, il che non guasta.
Bisognerà invece metter mano al portafogli per far partire la terza fase, la riorganizzazione delle divise. Il ministero dell’Interno si è portato avanti con il lavoro. In base ai primi calcoli le Forze dell’ordine sono “sotto organico per 45 mila unità”. Nella Polizia l’età media è di 47 anni e mancano 18 mila agenti. da qui al 2030 ne andranno in pensione 40 mila. Se Tria allenterà i cordoni della borsa partirà da subito un massiccio piano di assunzioni. Più divise mento travet.
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, SALTAMARTINI
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi o di preziosi che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni.
Non c’è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppure disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera) in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci mettono dinanzi a una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni, anche notturne, in abitazioni o in attività commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l’impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine.
A tale scopo il codice penale prevede l’istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con la presente proposta di legge.
La norma dell’articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.
Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell’esimente in esame. Si è perciò fatta avanti nell’opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l’aggredito dalla parte del torto.
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all’articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata ovvero presso un’attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi.
Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, ed è quindi necessario modificare l’articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l’ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevedono un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro.
Al fine di reprimere efficacemente il reato di cui al citato articolo 624-bis, è altresì necessario applicare la disposizione contenuta nell’articolo 604 ter del codice penale non consentendo, pertanto, il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure proposte:
a) si modifica, in caso di condanna, l’articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno;
b) si prevede l’esclusione dai benefìci stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall’articolo 624-bis del codice penale.
Attraverso queste modifiche si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale al quale non si può restare insensibili.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
Art. 2.
1. L’articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l’articolo 604ter del codice penale.
Art. 3.
1. All’articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».
Art. 4.
1. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».
L’HUFFPOST
This entry was posted on mercoledì, Giugno 20th, 2018 at 17:12 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.