Svelate le misure del dl Salvini: ecco tutte le norme su migranti e sicurezza

Ecco il dl Salvini. Il consiglio dei ministri lo ha approvato all’unanimità e presto il Parlamento sarà chiamato a trasformare in legge il contenuto dei decreti su cui il Viminale ha lavorato per mesi.

Già nei giorni scorsi erano emersi alcune indiscrezioni sui contenuti dei due documenti, poi accorpati ad uno solo poco prima dell’arrivo in cdm. Ma ecco tutte le novità in tema di sicurezza e immigrazione che tanto fanno esultare il leader della Lega.

Permessi di soggiorno

Si parte dai permessi di soggiorno per i richiedenti asilo. La Lega lo aveva annunciato e Salvini ripetuto in tutte le salse: il documento per “motivi umanitari” scompare a favore di altri “casi speciali” in cui un migrante, che non ha ottenuto protezione internazionale o lo status di rifugiato, potrà rimanere nel Belpaese. Si tratta dei permessi di soggiorno “temporaneo per esigenze di carattere umanitario”. E verranno assegnati per “atti di particolare valore civile, grave sfruttamento lavorativo, violenza domestica, eccezionali calamità naturali, motivi di salute di eccezionale gravità”.

I centri di rimpatrio

Confermato, come previsto alla vigilia, il “prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero” nei centri di rimpatrio. Si passa dai 90 giorni previsti fino ad oggi ai 180, nella speranza che questo possa aumentare i voli charter diretti ai Paesi di provenienza dei clandestini. Nuovi Cpr, inoltre, potranno essere costruiti più rapidamente grazie al ricorso alla procedura negoziata. Inoltre, gli irregolari potranno essere trattenuti anche “in strutture idonee nella disponibilità della pubblica sicurezza in caso di indisponibilità dei CPR”: una possibilità prevista fino all’udienza di convalida dell’espulsione e, presso gli uffici di frontiera, anche fino all’effettivo allontanamento.

Per quanto riguarda il trattenimento dei richiedenti asilo negli hotspot, invece, il periodo sarà di 30 giorni, ma prolungabile fino a 180 qualora “sia stato possibile determinarne l’identità”. Uno straniero espulso, inoltre, non solo non potrà rientrare in Italia, ma neppure nello spazio Schengen. Dunque l’identificazione dello straniero verrà comunicata anche agli altri Stati membri dell’Ue per impedirne nuovamente l’accesso.

La revoca della protezione internazionale

Il decreto approvato dal Cdm prevede inoltre un “ampliamento” della platea dei reati che porteranno all’automatico diniego della richiesta di asilo o alla revoca dello stasso, qualora il migrante l’abbia già ottenuto. le “fattiscepie delittuose” comprese sono: i reati di violenza sessuale e i reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti. E ancora la rapina e l’estorsione, che fino ad oggi diventavano rilevanti solo se con le aggravanti. Nel catalogo di reati rientrano poi la violenza o la minaccia a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e gravissime, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili e i reati di furto (pure in abitazione), aggravati dal porto di armi o narcotici. “Chi chiede asilo non può delinquere”, è il ragionamento. E così sarà.

Addio ai “profughi vacanzieri”

Succede spesso che i titolari di protezione internazionale decidano a volte di tornare per alcuni periodi nel loro Paese di origine. La legge attualmente lo permette. Ma perché chi fugge dalla guerra e dalla persecuzione dovrebbe voler tornare lì da dove è scappato? Ecco perché nel dl Migranti è prevista la “cessazione della protezione internazionale” in caso di ritorno a casa. Il motivo? Questo è “indice della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

Stretta sulle richieste di asilo

Per evitare la cosiddetta “reiterazione” delle domande di protezione internazionale, il ministro dell’Interno ha previsto la possibilità di “deroga al diritto a permanere in Italia durante l’esame della domanda di protezione internazionale”. In sostanza se un migrante viene raggiunto da un procedimento penale che comporterebbe il diniego o è stato condannato in primo grado, la Commissione può sospendere l’esame della domanda. Se lo straniero è condannato, allora deve anche lasciare il Belpaese e potrà chiedere la riapertura dell’analisi della domanda solo una volta assolta in terzo grado.

Inoltre viene introdotta una “procedura accelerata e di frontiera per chi presenta domanda di protezione alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera”. A chi ha già incassato un provvedimento di espulsione dall’Italia, inoltre, non verrà neppure presa in considerazione la domanda di asilo perché si presume che sia stata presentata proprio per evitare l’allontanamento dal Belpaese.

Lo Sprar solo per i profughi e gratuito patrocinio

Non è vero, come fatto intendere in questi giorni, che lo Sprar “scompare”. Rimane, ma torna alla sua originaria utilità. Potrà dunque accogliere solo i titolari di protezione internazionale e i minori, non anche i semplici richiedenti asilo. Chi fa domanda di accoglienza, inoltre, non riceverà l’iscrizione anagrafica, come successo fino ad oggi, né verrà liquidato il gratuito patroncinio all’avvocato difensore in caso di “impugnazione dichiarata improcedibile o inammissibile”.

Revoca della cittadinanza

A tutti gli immigrati che abbiano ricevuto la cittadinanza italiana, ma su cui pendono reati “accertati” di terrorismo con sentenza definitva, verrà revocato il passaporto italiano. Questo punto, uno dei più criticati della vigilia, ha trovato una soluzione grazie al fatto che la revoca verrà adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’Interno entro 3 anni dal passaggio in giudicato della condanna. Sarà dunque il Colle a fare da “garante” sull’applicazione della norma contro possibili storture.

IL GIORNALE

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