Ecco cosa prevede il decreto sicurezza

Il decreto sicurezza è passato in Senato con il voto di fiducia. E’ composto da 40 articoli, regola l’immigrazione, la sicurezza pubblica, il ministero dell’Interno e l’Agenzia per i beni confiscati.

ImmigrazioneL’articolo 1 modifica parti del “Testo unico” sull’immigrazione e la condizione dello straniero del 1998. In particolare, abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che poteva essere concesso per due anni “per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e permetteva di accedere al mercato del lavoro, al servizio sanitario nazionale e all’assistenza sociale. Il decreto lo sostituisce con sei tipologie più specifiche: vittime di tratta o di sfruttamento, violenza domestica, per cure mediche, per calamità nel Paese d’origine e per atti di particolare valore civile.

L’articolo 2 aumenta il tempo massimo di permanenza degli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni. Contestualmente, dispone anche la “costruzione” di nuovi centri entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto e il “completamento, adeguamento e ristrutturazione” di quelli esistenti. Inoltre, in caso di sovraffollamento nei Cpr i migranti in attesa di identificazione possono essere trattenuti in “strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’autorità di Pubblica Sicurezza” (art.4).

Per potenziare le attività di rimpatrio, l’articolo 6 del decreto stanzia 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e ancora 1,5 milioni per il 2020.

L’articolo 7 amplia il ventaglio di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il rifiuto o la revoca dello status di rifugiato. Tra questi figurano l’omicidio, la rapina, l’estorsione, la violenza a pubblico ufficiale, la mutilazione degli organi genitali, il furto generico e quello in abitazione, entrambi aggravati dal possesso di armi o narcotici, la riduzione in schiavitù, violenza sessuale e il sequestro di persona. Anche l’articolo successivo aggiunge una disposizione per la revoca dello status: il rientro nel Paese d’origine del rifugiato, “in quanto indice del cambiamento delle circostanze” che lo hanno costretto a emigrare.

Uno degli articoli più discussi è il decimo, in base al quale il richiedente asilo che subisce una condanna in primo grado per un reato che prevederebbe la revoca dello status di rifugiato venga convocato da una commissione territoriale e riceva una risposta immediata. Nel caso di allontanamento, le autorità devono espellerlo prima degli altri gradi di giudizio.

Lo Sprar viene depotenziato. L’articolo 12 determina che il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati includa solo i titolari di protezione internazionale (non quelli che la stanno richiedendo) e i minori non accompagnati. Gli altri troveranno accoglienza solo nei centri a essi dedicati (i Cara). Inoltre, viene sancito l’obbligo di trasparenza per le cooperative sociali che si occupano di accoglienza: devono pubblicare una volta ogni tre mesi sui propri siti l’elenco dei soggetti da loro finanziati.

Per quanto riguarda la cittadinanza, l’articolo 14 ne prevede la revoca in caso di condanna definitiva per reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. E’ raddoppiato (da 2 a 4 anni) il tempo per la concessione della cittadinanza per matrimonio o residenza. Inoltre, con un emendamento approvato in Commissione, è stato aggiunto il requisito della conoscenza della lingua italiana al livello B1.

​Sicurezza pubblicaDall’articolo 16 comincia la parte relativa alla sicurezza pubblica. Questo articolo estende la possibilità di controllare con braccialetti elettronici e altri strumenti tecnici chi è imputato di maltrattamenti in famiglia e stalking.

L’articolo 17 rientra nella prevenzione del terrorismo, aumentando i controlli per il noleggio furgoni dopo gli attentati dell’ultimo anno. I noleggiatori dovranno comunicare i dati dei clienti al Ced interforze per verificare se a loro carico risultino specifici precedenti. A tale banca dati potranno accedere, a seguito dell’articolo 18, anche gli agenti della polizia municipale.

L’articolo 19 parla dei taser. Prevede la sperimentazione per sei mesi “armi comuni ad impulso elettrico” anche per i vigili urbani. Gli articoli 20 e 21 allargano le possibilità di interdizione da determinate zone urbane. Il cosiddetto Daspo è esteso anche agli indiziati per i reati di terrorismo ed è applicabile anche in zone adiacenti a ospedali, “fiere, mercati e pubblici spettacoli”. Misure antiterrorismo compongono anche l’articolo 22, che stanzia quasi 360 milioni di euro fino al 2025, la metà dei quali per investimenti in sistemi informatici della Polizia di Stato.

Inasprite le pene per il reato di invasione di terreni o edifici con reclusione da uno a tre anni e con multa da 103 a 1032 euro. L’articolo 30 punisce chi “invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”. Introdotta (con l’art.31) anche la possibilità di ricorrere alle intercettazioni telefoniche contro chi promuove o organizza le occupazioni. L’articolo 31-bis, invece, esclude che gli sgomberi debbano essere effettuati nell’immediato: l’autorità giudiziaria può decidere il differimento dell’esecuzione, che deve comunque essere svolta entro un anno dalla data del provvedimento.

L’Agenzia per i beni confiscati viene potenziata attraverso l’assuzione di 70 persone (art.37). L’articolo 36 allarga anche ai privati la possibilità di partecipare alle aste per i beni sequestrati ai mafiosi, prevedendo comunque controlli per assicurarsi che il bene non torni a soggetti affini alle organizzazioni mafiose.

TGCOM

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