Il rispetto della legge

Ma situazioni dissimili consentono trattamenti dissimili, con vasta discrezionalità nel legiferare. Come la identificazione di speciali casi di protezione umanitaria; i tempi per i Centri di permanenza per il rimpatrio (difficile che sia incostituzionale passare da 90 a 180 giorni) o di trattenimento negli hotspot e ai valichi di frontiera; la maggiore o minore somma dei fondi per i rimpatri; le espulsioni per condanne penali anche non definitive; il modulare l’accesso al sistema di accoglienza ordinario (Sprar) gestito dai Comuni; le modalità di registrazione anagrafica dei richiedenti asilo; la revoca della cittadinanza nel caso di particolari reati; il più ampio o ridotto elenco dei Paesi d’origine sicuri; la reiezione delle domande di asilo per chi usi documenti falsi o rifiuti procedure d’identificazione quali le impronte digitali; e così via.

Potrebbe, per qualche disposizione particolare, sollevarsi specifico dubbio di costituzionalità, ma solo nella sede opportuna: in un procedimento giudiziale pendente (anche sotto la forma del ricorso ‘incidentale’ – ove in concreto ammissibile – in un pendente giudizio, come preconizzato da Ceccanti, costituzionalista e parlamentare). Ma non per l’intero decreto. Ai sindaci non compete l’obiezione di coscienza.

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