L’Italia divisa in tre
Italia divisa in tre zone. È questo che prevede, tra le tante cose, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le norme di contrasto al coronavirus sul territorio nazionale. Nel dpcm vengono disposte norme diverse per la Zona Rossa (che comprende il comune di Vò in Veneto, e i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia), la Zona Gialla (cioè l’intera Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto e le province di Pesaro e Urbino, Savona) ed il resto del territorio nazionale.
Le misure per la Zona Rossa
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell’allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei comuni di cui all’allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
e) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
Pages: 1 2