Coronavirus, trattamento dei dati della app Immuni: c’è l’ok del Consiglio dei ministri

È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti; siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.

Si prevede, infine, che: i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica; il mancato utilizzo dell’applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati; la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica; l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi. 

Ecco perché non userò l’app Immuni contro il coronavirus

Ecco perché non userò l’app Immuni contro il coronavirus

Gianluca Nicoletti

Concessioni e benefici per i detenuti di mafia e terrorismo
Nello stesso decreto legge vengono introdotte misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile. Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020. Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

LA STAMPA

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