Lettera Bce a Gualtieri: cashback “sproporzionato”, Roma avrebbe dovuto consultarci. Mef, rilievi infondati
Il governo italiano avrebbe dovuto consultare la Bce prima di lanciare il programma di cashback nel rispetto delle competenze della banca centrale, in particolare quelle relative ai mezzi di pagamento. E’ quanto si legge nella lettera che Yves Mersch, nell’ultimo giorno del suo mandato nel consiglio direttivo Bce, ha inviato al ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri il 14 dicembre e pubblicata oggi sul sito della comunità europea. ¨La Bce – si legge nella lettera – ritiene che l’introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili». Nella missiva, Mersch ricorda che ¨in conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/98 e all’articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione del Consiglio 98/415/CE28, le autorità nazionali sono tenute a consultare la Bce su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento”. La Bce apprezzerebbe – prosegue la missiva – “che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la Bce, se del caso”.
Cashback, la lettera della Bce all’Italia
Serve chiara prova che meccanismo è efficace in lotta a evasione
¨La Bce riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l’acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l’evasione fiscale – prosegue la lettera – può, in linea generale, costituire un «interesse pubblico» che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell’uso dei pagamenti in contanti. Tuttavia, tali limitazioni o disincentivi devono rispettare il corso legale delle banconote in euro sancito dagli articoli 128, paragrafo 1 e 282, paragrafo 3, del Trattato. Pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni che incidono sul corso legale delle banconote in euro siano efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere attraverso tali limitazioni. Dovrebbe quindi sussistere una chiara prova che il meccanismo di cashback consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all’evasione fiscale¨. Ancora: ¨il decreto del Mef deve rispettare il diritto dell’Unione; in particolare, qualunque limitazione o disincentivo diretto o indiretto ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro¨.
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