Solo il cognome della mamma ai figli: adesso decide la Corte Costituzionale
di Valentina Errante
La norma riguarda tutte le coppie conviventi che abbiano avuto o intendano avere figli. E il quesito rivolto alla Consulta, che ne discuterà in camera di consiglio il prossimo 13 gennaio, è se sia legittimo precludere ai genitori di assegnare il solo cognome materno ai figli riconosciuti dai papà. La Corte Costituzionale tornerà così a pronunciarsi rispetto a un vuoto normativo, visto che la questione, da tempo, è al centro del dibattito politico. A sollevare dubbi di costituzionalità della norma è stato il tribunale di Bolzano, che ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sull’articolo 262, primo comma, del codice civile, che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.
La vicenda, ovviamente, potrebbe riguardare anche i figli nati all’interno del matrimonio. E sulla questione, dal 1979, anno della Convezione adottata a New York sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (ratificata dall’Italia nell’85), sono stati presentati decine di disegni di legge. Alcuni giacciono ancora alla Camera e al Senato in attesa di esame. Sulla materia il nostro Paese non ha ancora dato seguito alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, come del resto rilevano i giudici civili di Bolzano che hanno sollevato la questione.
I DUBBI
Secondo il tribunale, a seguito di una sentenza della Corte
Costituzionale del 2016, sarebbe attualmente consentito ai genitori, di
comune accordo, trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche
il cognome materno, in aggiunta al cognome del padre che effettua il
riconoscimento. Mentre non risulta disciplinato il caso in cui i
genitori, sempre di comune accordo, intendano attribuire il solo cognome
della madre. Di qui la richiesta di un nuovo intervento della Consulta,
ispirato agli stessi principi. Secondo i giudici di Bolzano l’attuale
formulazione dell’articolo del codice civile portato all’esame della
Corte sarebbe in contrasto tanto con l’articolo 2 della Costituzione
(che tutela i diritti inviolabili dell’uomo) sotto il profilo della
tutela dell’identità personale, quanto con l’articolo 3 della
Costituzione («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso») sotto il profilo
del riconoscimento dell’eguaglianza tra donna e uomo. Non solo: ci
sarebbe anche la violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della
Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 della Cedu e agli
articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(Cdfue), intesi quali rispetto della vita privata e della vita
familiare, e divieto di discriminazione.
Pages: 1 2