Recovery a prova di Tar: i ricorsi non fermeranno i cantieri pagati dall’Ue
Luigi Grassia
Niente “sospensive” per fermare le opere pubbliche legate al Pnrr: un ricorso al Tar non sarà sufficiente a interrompere i lavori, grazie a una norma aggiunta all’ultimo minuto al decreto Recovery appena approvato alla Camera. Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta sottolinea che così l’Italia «potrà procedere in velocità» e che il Paese «ora ha le carte in regola per ottenere l’anticipo di 25 miliardi di risorse dell’Unione europea» (probabilmente nel giro di due-tre settimane, come annunciato dal Commissario europeo al bilancio Johannes Hahn).
Il ricorso al Tribunale amministrativo è spesso usato dalle aziende sconfitte nelle gare per rimetterne in discussione l’esito, o almeno per ottenere un subappalto; nelle more, i lavori si bloccano, o non partono affatto, anche per lunghissimo tempo. Ma ora i progetti del Piano concordato con l’Ue sono blindati: in caso di impugnazione degli atti sull’affidamento dei contratti, si applicheranno le disposizioni del processo amministrativo che riguardano le infrastrutture strategiche. Quindi, niente blocco dei cantieri mentre il procedimento legale va avanti.
Alla novità inserita direttamente nel decreto sta per aggiungersene un’altra, non legislativa, che renderà più facile ricorrere al Superbonus, già semplificato nella versione rivista e corretta, dalla Camera. «Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale», spiega il ministero della Pubblica amministrazione, verrà predisposto dll Dipartimento della Funzione pubblica, dalle Regioni, dall’Anci e da altre amministrazioni un modulo unificato, valido in tutto il territorio italiano, per la comunicazione de i lavori al Comune (Cila-Superbonus). Con il decreto, la Cila è diventata l’unico passo necessario per chiedere l’agevolazione al 110%. Il Parlamento ha infatti chiarito che, anche in caso di interventi strutturali, per procedere ai lavori di riqualificazione basterà la sola Comunicazione di inizio lavori e non servirà la Scia. In più, per le opere di “edilizia libera” nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento, mentre in caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori, come integrazione della stessa Comunicazione originaria. Tra le semplificazioni figurano quelle che riguardano il cappotto termico, con la deroga alle distanze minime fra i palazzi, e i pannelli fotovoltaici che – purché integrati e non riflettenti – potranno essere montati anche nelle cosiddette Zone A delle città, cioè non i centri storici, spiega la presidente della Commissione attività produttive Martina Nardi, ma i quartieri inseriti comunque dal 1968 in quella classificazione.
In caso di errori formali, «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo», non è prevista la decadenza delle agevolazioni. Invece nel caso di violazioni rilevanti ai fini delle erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
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