Il decreto green pass è in Gazzetta Ufficiale, obbligo anche alla Camera: le regole per lavoro, scuola, locali

Il green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per tutti i lavoratori: dipendenti pubblici, privati, autonomi, titolari di partite Iva. Bisogna avere la certificazione per «servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, luoghi della cultura, mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, funivie, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali (non per trattamenti terapeutici), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sale gioco, casinò.È obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti.

Il personale scolastico deve avere il green pass come tutti gli altri lavoratori.All’università è obbligatorio anche per gli studenti, oltre che per docenti e personale. Gli studenti per entrare a scuola non devono avere il green pass, ma i ragazzi dai 12 anni in su devono invece averlo fuori dalla scuola come avviene per gli adulti per svolgere tutte le attività dove è obbligatorio entrare con la certificazione verde e dunque sia nei locali pubblici, sia nelle strutture sportive. È obbligatorio avere il green pass per tutti coloro che entrano nelle scuole (lavoratori esterni, volontari, visitatori).Anche i genitori che entrano negli spazi coperti della scuola per le riunioni, per i colloqui con i professori o semplicemente per accompagnare i figli piccoli o provvedere al loro inserimento, devono avere il green pass.

Nei locali pubblici sono i titolari o i gestori a dover controllare il possesso del green pass, ma non la sua autenticità, a meno che non ci sia un’evidente incongruenza o contraffazione. Nei luoghi di lavoro il controllo sarà affidato ai datori di lavoro. Il decreto li obbliga a «verificare il rispetto delle prescrizioni».Sono i «datori di lavoro a dover definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative perl’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni». Per i lavoratori autonomi che vanno all’esterno i controlli sono effettuati dal proprio datore di lavoro. Per chi va nelle abitazioni private — operai, oppure baby sitter, colf e badanti — il controllo spetta al cittadino che ha richiesto la prestazione.

Il lavoratore che dal 15 ottobre non comunica di non avere il green pass oppure ne è privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro «è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione» senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per il personale scolastico che non esibisce il green pass, al quinto giorno scatta l’assenza ingiustificata e la sospensione dalle mansioni e dallo stipendio. Per tutti i lavoratori che non vengono trovati in regola scatta la sanzione da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a mille euro. Non ci sono invece conseguenze di tipo disciplinare.La stessa misura si può applicare ai privati cittadini che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi presso la propria abitazione. E questo vale sia per le prestazioni occasionali, sia per rapporti di lungo periodo con collaboratori domestici. Anche loro sono infatti obbligati a verificare che il lavoratore sia in possesso del green pass e in caso di contestazione possono rischiare una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Il personale sanitario è sottoposto all’obbligo vaccinale. Lo stesso obbligo è previsto per i lavoratori che arrivano dall’esterno ed entrano nelle Rsa. In questo caso l’obbligo scatta dal 10 ottobre 2021.Il decreto legge obbliga la vaccinazione ai fini di «mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell’assistenza» e che la vaccinazione costituisce un «requisito essenziale» all’esercizio della professione.Il decreto coinvolge dunque gli operatori che svolgono l’attività nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nelle comunità pubbliche e private, in farmacie e parafarmacie e studi professionali. Per l’ingresso negli ospedali il decreto delega le Aziende sanitarie locali a decidere dove è obbligatorio, ma è presumibile che dal 15 ottobre nella maggior parte delle strutture scatterà il regolamento che costringe visitatori e pazienti ad averlo.

Per entrare negli uffici giudiziari devono avere il green pass magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni. L’assenza dall’ufficio per chi non ha il certificato «è considerata ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso».L’accesso dei magistrati senza green pass «integra illecito disciplinare e il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare». Il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni anche avvalendosi di delegati. Non devono avere il green pass per entrare nei tribunali gli avvocati, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo.Negli studi professionali — avvocati, commercialisti, periti — il green pass è invece obbligatorio.

Le farmacie «sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo».In caso «di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni». L’applicazione del prezzo calmierato «è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale».

Per le imprese con meno di quindici dipendenti «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021». Per questo tipo di aziende valgono le stesse regole sia per quanto riguarda chi ha l’obbligo di green pass, sia per chi deve controllare il rispetto delle norme, comprese le sanzioni da 400 a 1.000 euro per gli addetti al controllo e da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che non presenta la certificazione.

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