La nuova giustizia, così cambia il processo penale: il Senato approva la riforma Cartabia
Giuseppe Salvaggiulo
Con 177 voti favorevoli e solo 23 contrari, anche il Senato ha approvato la riforma del processo penale, uno degli impegni presi dall’Italia nel Pnrr. Innestandosi sul disegno di legge del predecessore Bonafede, la riforma Cartabia l’ha modificato in 26 punti. Dopo la prima approvazione in consiglio dei ministri, la sollevazione dei magistrati e dei 5 Stelle aveva indotto il governo a una mediazione, per edulcorare la parte sulla improcedibilità dei processi dopo la sentenza di primo grado. La riforma è subito applicativa per una parte; per un’altra, delega il governo ad approvare decreti specifici. Anche la riforma del processo civile è in dirittura di arrivo, dopo il primo sì della Camera. Quella del Csm dovrebbe essere discussa in Parlamento entro un paio di mesi. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha «ringraziato tutte le forze parlamentari per la solerzia con cui hanno contribuito al cammino delle riforme».
PRESCRIZIONE
Improcedibilità, tempi lunghi e più proroghe per i reati gravi
La
questione prescrizione-improcedibilità è quella che più ha acceso il
dibattito. La riforma Bonafede aveva introdotto lo stop al decorso della
prescrizione dopo la sentenza di primo grado, per i reati commessi dopo
il 1° gennaio 2020. Norma confermata, ma a cui si aggiunge la nuova
formula della improcedibilità (estinzione) dei processi se durano più di
due anni in appello (con un anno di possibile proroga) e più di un anno
in Cassazione (con sei mesi di proroga). Dopo la trattativa con i
partiti, l’entrata in vigore della riforma è stata diluita ed è stato
creato un regime speciale per i reati più gravi. Quindi la riforma va a
regime nel 2025. Fino alla fine del 2024, i termini previsti per la
improcedibilità dei processi saranno più lunghi. Ovvero per tutti i
processi 3 anni in appello e un anno e mezzo in Cassazione, con
possibilità di arrivare fino a 4 anni in appello (3+1 di proroga) e fino
a 2 anni in Cassazione (un anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga). Ogni
proroga deve essere motivata dal giudice sulla base della complessità
del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle
parti. Di norma è prevista solo una proroga. Per alcuni gravi reati
(mafia, terrorismo, violenza sessuale, traffico di droga) sono previsti
ulteriori proroghe sia in appello che in Cassazione. Quindi nel
complesso un processo di appello potrebbe durare fino a sei anni e fino a
tre in Cassazione nel periodo transitorio, poi cinque e due anni e
mezzo.
INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE
C’è il rinvio a giudizio se la condanna è probabile
Quanto ai criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, la riforma prevede che le Procure, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, vagliate dal Consiglio superiore della magistratura. Rovesciato il senso dell’udienza preliminare: il pm chiede il rinvio a giudizio solo quando gli elementi acquisiti consentono una «ragionevole previsione di condanna». Inoltre la riforma si propone di limitarne la previsione a reati di particolare gravità e, parallelamente, di estendere le ipotesi di citazione diretta a giudizio. I termini di durata massima delle indagini preliminari sono rimodulati rispetto alla gravità del reato. In caso di stasi del fascicolo, si prevede l’intervento del gip, che per indurre il pm a prendere le sue decisioni.
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