La nuova giustizia, così cambia il processo penale: il Senato approva la riforma Cartabia
È garanzia per l’indagato di non restare sotto indagine troppo a lungo e garanzia per la vittima di dare un impulso al fascicolo fermo, anche per evitare la prescrizione del reato. In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. Si estende la querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni.
RITI ALTERNATIVI
Più facile patteggiare e ottenere sconti di pena
Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da
applicare supera i due anni (cosiddetto patteggiamento allargato),
l’accordo tra imputato e pubblico ministero può estendersi alle pene
accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla
determinazione del suo oggetto e ammontare. L’intenzione è diminuire il
carico di processi. Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra
l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto
rispetto allo sconto di un terzo già previsto, nel caso di mancata
proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Si estende l’ambito
di applicabilità della causa di non punibilità denominata «particolare
tenuità del fatto». Si prevede come limite all’applicabilità la pena
detentiva non superiore nel minimo a due anni, e si delega il governo ad
ampliare conseguentemente, sulla base di evidenze criminologiche, il
novero delle ipotesi in cui l’offesa non può essere ritenuta di
particolare tenuità. Sono esclusi i reati di violenza contro le donne.
Si prevede che venga dato rilievo alla condotta susseguente al reato, ad
esempio alla riparazione del danno, ai fini della valutazione del
carattere di particolare tenuità dell’offesa. Anche la messa alla prova
(lavoro di pubblica utilità) viene ampliata ai reati, puniti con pena
fino a 6 anni: potrà essere chiesta anche dal pm, oltre che
dall’imputato.
GIUSTIZIA RIPARATIVA
Serve il consenso libero di vittima e autore del reato
La legge delega il governo a disciplinare in modo organico la giustizia
riparativa, nel rispetto di una direttiva europea e nell’interesse sia
della vittima che dell’autore del reato. Il percorso di riconciliazione
tra vittima e reo, sempre su base volontaria, viene valorizzato nelle
diverse fasi del processo e dell’esecuzione della pena. Si prevede
l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del
procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato
della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice
sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la
ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese
nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro
inutilizzabilità nel procedimento penale. La legge prevede che l’esito
favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato
sia nel processo penale che in fase esecutiva. Un fallimento del
programma non produce effetti negativi per autore e vittima. Si
disciplina la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia
riparativa; si prevede la formazione e l’accreditamento di mediatori
esperti, presso il ministero della Giustizia.
La riforma introduce per la prima volta la definizione giuridica di vittima. La delega prevede che venga considerato vittima del reato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.
LA STAMPA
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