Russia fuorilegge per il diritto internazionale: ecco le violazioni

Dal punto di vista del diritto italiano, le misure decise dal nostro governo con i decreti legge del 22 e del 25 febbraio sono legittime perché regolate dalla legge del 1990 sull’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento: questa stabilisce che la cessione di armi deve essere conforme alla politica estera e di difesa e alla Costituzione, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Non c’è dubbio, tuttavia, che vi sia una grande sproporzione tra l’aggressione in corso al centro dell’Europa, la pesante condanna dei popoli e degli Stati di quasi tutto il mondo e l’efficacia delle sanzioni finanziarie, che hanno una percentuale di successo non superiore al 30 per cento.

In una situazione normale, l’invasione del territorio di un altro Stato avrebbe provocato un intervento del Consiglio di sicurezza dell’Onu e l’invio sul posto di forze armate guidate dall’Onu. Ma in questo caso l’aggressore non è soltanto una potenza nucleare; è anche membro nel Consiglio di sicurezza con potere di veto e lo statuto del massimo organismo al quale è affidata la cura della pace nel mondo attribuisce la competenza in materia al Consiglio di sicurezza e non all’Assemblea generale.

La comunità internazionale ha altri strumenti per proteggere le nazioni aggredite; questi sono, però, di portata limitata. L’articolo 52 della Carta dell’Onu prevede che i membri delle Nazioni Unite che fanno parte di accordi regionali debbono fare ogni sforzo per raggiungere soluzioni pacifiche di conflitti locali prima di riferirli al Consiglio di sicurezza. La Russia e l’Ucraina fanno parte del Consiglio d’Europa (la prima dal 1996, anche se non ne rispetta i principi, la seconda dal 1995). Ambedue i Paesi sono nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), che ha il compito di prevenire e risolvere conflitti e ha già in Ucraina una missione speciale di monitoraggio che prepara rapporti quotidiani. Prendendo spunto dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e l’Osce potrebbero promuovere una conferenza delle parti e tentare di far cessare le ostilità almeno durante il negoziato. Queste due organizzazioni potrebbero anche investigare sugli atti illegittimi delle forze di occupazione russe e di coloro che hanno pianificato e organizzato gli attacchi.

La coesistenza

Il diritto internazionale della pace ha fatto pochi passi avanti nei quasi ottant’anni trascorsi dalla Seconda guerra mondiale. Rispetto al passato, il mondo è forse meno disunito, ma ancora incapace di far diventare realtà le norme di coesistenza pacifica tra gli uomini dettate dalla ragione, come auspicava nel 1625 Ugo Grozio in De iure belli ac pacis.

Infine, il diritto internazionale non può ignorare la lezione del realismo, espressa da un grande esperto come Henry Kissinger. In un articolo sul Washington Post del 5 marzo 2014, Kissinger si chiedeva come la tensione tra Russia e Ucraina potesse finire e faceva quattro proposte ispirate all’idea che per la Russia l’Ucraina non potrà mai essere considerata come un Paese straniero, data la sua storia, e che quindi si dovesse accettare l’idea che l’Ucraina fosse un «ponte neutrale tra est e ovest».

CORRIERE.IT

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