La Camera vota la riforma Cartabia: “È il testo migliore possibile”. Nasce il nuovo Csm
Stop alle porte girevoli
Chi viene eletto in politica non tornerà in magistratura
S’introduce
il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e
ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece è ancora
possibile oggi negli enti locali.
Per assumere l’incarico, il magistrato dovrà quindi collocarsi in aspettativa. Al termine del mandato elettivo, i magistrati non possono più tornare a svolgere una funzione giurisdizionale.
Se si sono candidati ma non sono stati eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione dove si sono candidati né in quella dove lavoravano, né potranno avere incarichi direttivi.
Se hanno avuto incarichi apicali in organismi di governo per oltre 12 mesi (tipico il caso di capi di gabinetto), restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano nella funzione d’origine, ma per i tre anni successivi non possono ricoprire incarichi direttivi.
Il fascicolo personale
Sull’attività dei magistrati la valutazione sarà annuale
Esiste
già un fascicolo personale di ogni magistrato, previsto dal 2006.
Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (cioè ogni 4 anni)
il magistrato deve presentare al Consiglio giudiziario locale – e poi al
Csm – provvedimenti a campione sulla propria attività svolta, e le
statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle
dell’ufficio di appartenenza. Il fascicolo andrà ora aggiornato
annualmente, seguendo l’iter dei vari provvedimenti. Tra gli indicatori
da tenere in considerazione da parte del Consiglio, gli eventuali
segnali «di grave anomalia».
L’innnovazione del fascicolo di valutazione ha irritato grandemente la magistratura, che vi vede una spinta all’omologazione nelle sentenze e un freno alla libera azione del singolo magistrato. Di contro, esulta il «padre» della norma, il deputato Enrico Costa, Azione: «Si potrà distinguere chi è più bravo da chi lo è meno».
Niente conflitto d’interessi
Ineleggibilità nella regione del proprio ufficio giudiziario
Arrivano
nuovi limiti territoriali per essere eletti: per le cariche elettive
nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento
Europeo, come anche per gli incarichi di assessore e sottosegretario
regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella
regione in cui è compreso, in tutto o in parte, l’ufficio giudiziario in
cui hanno prestato servizio negli precedenti tre anni.
Anche per le cariche di sindaco, consigliere o assessore comunale, il magistrato non potrà più candidarsi se presta servizio o ha prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe. Il principio è che non dev’esserci alcun sospetto di un retroscena politico nell’azione del magistrato sul territorio.
Il nodo sulla funzione
Tra procure e giudicante consentito un solo passaggio
Nel settore penale, sarà possibile un solo passaggio tra la funzione requirente e quella giudicante. Attualmente sono possibili fino a 4 passaggi di funzione. La scelta andrà fatta entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede. Non ci sarà alcun limite, invece, per il passaggio al settore civile e viceversa, nonché per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione. La possibilità di un solo passaggio tra le due funzioni rasenta la separazione delle carriere, che prevederebbe appunto l’impossibilità di passare da un ramo all’altro della magistratura penale. Ciò ha fatto gridare l’associazione nazionale magistrati alla «elusione» dei precetti costituzionali, che prevedono una sola giurisdizione. Secondo i parlamentari di maggioranza, è invece giusto che il magistrato abbia la possibilità di approfondire l’esperienza nel settore dove è capitato con la prima nomina, e che possa però cambiare almeno una volta.
LA STAMPA
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