Volete anticipare il Tfr? Tutto quello che c’è da sapere

Giuditta Mosca

Le norme che disciplinano il trattamento di fine rapporto (Tfr) sono molte, qui ci limitiamo a fare un’immersione nel mondo dei lavoratori privati. Queste considerazioni vanno contestualizzate con il settore professionale in cui il dipendente è inserito e con il contratto collettivo di lavoro in vigore, come peraltro sancito dall’articolo 2120 del Codice civile.

Il fatto che sia la legge a disciplinare l’anticipo del Tfr, impone delle regole che sia il lavoratore sia il datore di lavoro devono conoscere.

Il Tfr e l’importo anticipabile

La norma generale prevede che il datore di lavoro debba accantonare a titolo di Tfr un importo annuale pari alla retribuzione del dipendente diviso 13,5. La norma fa rientrare nel computo ogni tipo di retribuzione, esclusi i rimborsi spese. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono modificare questo assetto, escludendo dal calcolo alcuni tipi di emolumenti che il datore di lavoro eroga ai dipendenti o, in alcuni casi, escludendo anche la quattordicesima o i premi di produzione.

Il totale degli accantonamenti annui viene liquidato dal datore di lavoro al lavoratore quando cessa il rapporto di collaborazione, a prescindere dal motivo per il quale termina. Viene liquidato quindi in caso di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale o decesso del dipendente.

In caso di richiesta anticipata il lavoratore ha diritto al massimo al 70% del Tfr maturato nell’azienda. Il datore di lavoro non è tenuto a rivalutare il Tfr in sede di anticipo e, soprattutto in un periodo in cui il costo della vita è in forte aumento, può essere un limite. Ogni sorta di adeguamento e re-indicizzazione è posticipato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ogni anticipo è soggetto alle regole di tassazione del Tfr.

Il perimetro e le condizioni

La prima condizione per richiedere l’anticipo del Tfr è legata all’anzianità di servizio. Il lavoratore deve essere alle dipendenze dell’azienda almeno da otto anni. Anche ciò però può non essere sufficiente perché il datore di lavoro è obbligato ad accogliere, nell’arco di un anno solare, le richieste di anticipo formulate al massimo dal 10% dei dipendenti che ne hanno diritto e, in ogni caso, in misura del 4% del numero di dipendenti totali. Può quindi presentarsi il caso in cui, pure avendo formulato una richiesta, il lavoratore possa vedersi riconosciuto l’anticipo del Tfr nel corso dell’anno seguente.

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