La privacy degli studenti a scuola, tra rischi e tutele

Ruben Razzante

Quello appena iniziato verrà ricordato come il primo anno scolastico post-pandemia, senza più mascherine né restrizioni di alcun tipo. È un vero ritorno alla normalità, dopo due anni contrassegnati da un regime eccezionale di divieti e vincoli nello svolgimento delle attività didattiche, spesso sospese in presenza e proseguite da remoto grazie al progresso tecnologico. Gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale scolastico si stanno quindi riabituando alla situazione pre-Covid, con la piena riattivazione di tante iniziative accantonate nei periodi più bui della diffusione del virus. Questa ripartenza porta con sé problematiche legate al rispetto della privacy, che va protetta rispettando le leggi vigenti e alcune linee guida pratiche che il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato proprio in occasione della riapertura delle scuole dopo le vacanze estive e che sono state recepite da molte circolari redatte da dirigenti scolastici.

Tutelare la riservatezza degli studenti

La sfera privata degli studenti dev’essere considerata intangibile ed è dovere degli insegnanti e di tutto il personale scolastico preservarla da indebite intrusioni da parte di terzi. Non sono ammesse, ad esempio, le condivisioni di fotografie, file audio e video, registrazioni e altri dati personali senza il consenso espresso degli interessati o dei loro genitori, se minorenni. Le riprese video e le fotografie scattate e raccolte dai genitori durante gite, feste, gare sportive non violano la privacy perché rimangono confinate nella cerchia ristretta di parenti e amici. Discorso diverso se le immagini finiscono su canali web e social. In quel caso occorre il consenso degli studenti o dei loro genitori, se minorenni.

Particolare attenzione ai dati sensibili

I dati riguardanti le condizioni di salute o quelli che rischiano di violare la dignità e di turbare l’equilibrio psichico dei minori godono di una protezione rafforzata. Sono certamente pubblici i voti degli scrutini e degli esami e l’istituto scolastico può inserirli nei cartelloni affissi alle bacheche. Tuttavia, eventuali dati sulle condizioni di salute degli studenti, ad esempio informazioni sulle prove differenziate sostenute da studenti con Disturbi specifici di apprendimento (Dsa) non vanno in alcun modo divulgati all’esterno ma esclusivamente indicati nell’attestazione da rilasciare al singolo studente. Stesso trattamento occorre riservare ai protagonisti di episodi di bullismo: sia le vittime che gli aggressori non devono essere resi identificabili nelle comunicazioni al pubblico ma tutelati nella loro riservatezza. Protezione massima anche per le informazioni sui ritardi nel pagamento della retta o del servizio mensa o su eventuali esenzioni accordate a studenti appartenenti a famiglie povere.

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